Superbonus al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021

Ai fini della fruizione dell’ecobonus al 110% previsto dal decreto Rilancio, si devono considerare esclusivamente le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, in ossequio al principio di cassa. Sarà quindi consentito beneficiare dell’aliquota maggiorata per le sole spese sostenute nel suddetto periodo a prescindere dalla data di effettuazione delle opere. Fermo restando il diritto a esercitare l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura dell’importo corrispondente alla detrazione, rileverà la data del bonifico effettuato dal singolo proprietario o dall’amministratore di condominio, anche relativamente a lavori avviati prima del prossimo mese di luglio.

Il decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) prevede il potenziamento delle agevolazioni esistenti per interventi di risparmio energetico o di adeguamento antisismico.

L’art. 119 del decreto innalza al 110% la percentuale della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica riguardanti l’isolamento termico sull’involucro degli edifici (c.d. cappotto termico), la sostituzione di caldaie con impianti a pompe di calore o a condensazione e gli interventi per l’adozione di misure antisismiche.

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